PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obiettivi e finalità).

      1. La Repubblica riconosce il valore delle iniziative volte a migliorare la condizione dei cittadini della terza età, come definiti ai sensi del comma 3, e ne promuove la realizzazione; favorisce, altresì, la costituzione e lo sviluppo dei soggetti che attuano tali iniziative.
      2. In attuazione del comma 1, al fine di garantire l'erogazione di servizi sociali essenziali di natura non sanitaria ai cittadini della terza età sull'intero territorio nazionale, è istituita l'Agenzia nazionale per la terza età (ANAT).
      3. Possono beneficiare dei servizi di cui alla presente legge i cittadini che hanno compiuto i sessantacinque anni di età.

Art. 2.
(Compiti dell'ANAT).

      1. L'ANAT garantisce ai cittadini della terza età, attraverso la realizzazione di specifiche attività, l'opportunità di usufruire di servizi ricreativi, culturali, turistici e di ogni altro servizio destinato al tempo libero.
      2. L'ANAT organizza iniziative espressamente finalizzate a consentire ai cittadini della terza età l'accesso ad attività di lavoro regolare e compatibili con il loro stato di salute.
      3. L'ANAT, nello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, può collaborare con le strutture di volontariato maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale operanti nel medesimo settore.

 

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Art. 3.
(Sistema pubblico di telesicurezza).

      1. Allo scopo di fornire assistenza ai cittadini della terza età che vivono da soli, è affidata ad Innovazione Italia Spa, società per le tecnologie telematiche costituita da Sviluppo Italia Spa, la realizzazione di un sistema pubblico di tele-sicurezza.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, è riservata in favore dell'ANAT, per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge, una quota degli utili erariali derivanti dalla estrazione del gioco del lotto. Nel caso in cui il decreto non sia emanato entro il predetto termine, continua ad applicarsi la riserva prevista per l'anno precedente a quello in corso. Per il primo anno solare di attuazione della presente legge, il decreto è emanato entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.